Aggiornamento obbligatorio per RLS
Tale percorso fornisce ai partecipanti le conoscenze necessarie allo svolgimento del ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, garantendo, come previsto dall’ art. 37 del D. Lgs. 81/08, l’aggiornamento periodico dei contenuti acquisiti nel corso del percorso formativo propedeutico all’incarico.
Formazione per ASPP ed RSPP
I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C).
Il MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.
Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.
Il MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Aggiornamento obbligatorio per ASPP ed RSPP
Tali percorsi costituiscono parte integrante della formazione obbligatoria per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. Come previsto dal D. Lgs. 195/03, i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento da effettuarsi entro il quinquennio successivo alla data del conseguimento della laurea triennale e/o alla conclusione del modulo B o dell’aggiornamento previsto per coloro che hanno potuto usufruire dell’esonero. La durata di tali percorsi, come definito dalla Conferenza Stato Regioni (26 gennaio 2006, n. 2407), è di 60 ore per i Responsabili SPP dei macrosettori di attività Ateco 3457 e di 40 ore per i Responsabili SPP dei macrosettori di attività Ateco 12689.
Per gli Addetti SPP, per tutti i macrosettori di attività Ateco, sono previste 28 ore di formazione.
Formazione obbligatoria per preposti
Preposti, secondo la definizione da art. 2 del D. Lgs. 81/08, sono tutti coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Alla luce del ruolo strategico svolto da tali lavoratori il D. Lgs. 81/08 definisce (art. 19 e art. 37) gli obblighi del preposto e i contenuti della specifica formazione obbligatoria che spetta loro.
Seppure il decreto non definisca con precisione la durata di tali percorsi obbligatori, si è ritenuto necessario, viste anche le sanzioni previste in caso di inosservanza dei propri obblighi da parte dei preposti, progettare percorsi di differente durata, a seconda del ruolo di ciascun preposto e della attività della azienda d’appartenenza.
Corso Rischio Elettrico PES - PAV
L'entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha reso obbligatorio (art. 82) che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica. Nel caso specifico la normativa di riferimento è la norma CEI 11-27, 3° edizione, che fornisce tra l'altro gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione. La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici. La suddetta attribuzione, accompagnata dall’ indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale.
Nel caso di lavoratori dipendenti che a giudizio del datore di lavoro risultano senza la prevista formazione teorica, questi potrà attribuire la condizione di PES e PAV subordinandola alla partecipazione ad una formazione teorica che preveda l’acquisizione delle conoscenze necessarie.
Datori di lavoro e dirigenti
Con quanto stabilito all’art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e con le modifiche ad esso apportate dal correttivo D. Lgs. n. 106/2009, si decreta che “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”